Il trattamento fiscale applicabile agli emolumenti erogati dal sostituto di imposta italiano al dipendente residente in Svizzera, in regime di distacco internazionale.
Sempre più aziende, ormai globalizzate e operanti in mercati internazionali, ricorrono allo strumento del distacco internazionale, inviando i propri dipendenti all’estero per un periodo di
lavoro determinato. Anche nel nostro contesto internazionale italo-svizzero, questa prassi è sempre più frequente. Da un punto di vista convenzionale, i redditi da lavoro dipendenti vengono tassati secondo le disposizioni dell’art. 15 M-OCSE (rispettivamente art. 15 CDI CH-ITA). Gli emolumenti che vengono riconosciuti a fine rapporto di questi lavoratori distaccati, dovranno essere imposti nel rispetto delle norme convenzionali fra i due Stati interessati. L’Agenzia delle Entrate si è espressa recentemente sul tema con due risoluzioni (n. 343 dell’11 settembre 2020 e n. 460 del 9 ottobre 2020) confermando che gli emolumenti di fine rapporto sono assimilati ai redditi da lavoro subordinato conformemente alle disposizioni dell’art. 15 M-OCSE e relativo commentario.
1. Premessa
La frequenza dei rapporti commerciali internazionali in un mercato sempre più globalizzato induce le aziende ad organizzarsi a livello internazionale, non solo mediante la tecnologia digitale, ma anche attraverso la gestione del personale dipendente, distaccato in territorio estero.
In questo contesto, la conoscenza degli aspetti tributari, giuridici ed economici, sia nazionali che internazionali, ricopre un’importanza fondamentale per dirimere le pretese impositive
degli Stati coinvolti dal distacco di un lavoratore presso società localizzate in Paesi esteri.
In particolare, in tema di personale dipendente distaccato in ambito internazionale, recentemente l’Agenzia delle Entrate si è espressa per gli emolumenti di fine rapporto, confermando,
la prassi già indicata in passato, dell’attribuzione di tali redditi ai redditi da lavoro subordinato, secondo le direttive internazionali del Modello OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE).
Prima di esporre la posizione dell’Agenzia delle Entrate nelle due recenti risoluzioni (n. 343 dell’11 settembre 2020 e n. 460 del 9 ottobre 2020), si ritiene opportuno affrontare
brevemente le caratteristiche fiscali del regime del distacco internazionale e il trattamento fiscale degli emolumenti di fine rapporto, con particolare riferimento agli Stati Italia e Svizzera.
2. Il regime fiscale del distacco internazionale
Con il termine “distacco internazionale” si intende la situazione in cui un lavoratore dipendente di una società residente in uno Stato viene temporaneamente trasferito all’estero, presso
un’altra azienda, per svolgere l’attività lavorativa, così come regolata dal contratto di lavoro in essere tra il lavoratore e la società datore di lavoro.
Il rapporto di lavoro resta in vigore con il datore di lavoro originario, soggetto che continua ad erogare lo stipendio al lavoratore dipendente nonostante costui sia destinato, per le
proprie necessità aziendali, ad una struttura all’estero per un periodo determinato. Dal punto di vista fiscale, emerge il tema della potestà impositiva degli Stati coinvolti (Stato di residenza
del datore di lavoro, Stato di residenza del lavoratore dipendente e Stato in cui viene effettivamente svolta l’attività lavorativa temporanea) che necessita di un’analisi dei diversi regimi fiscali
coinvolti, sia nazionali che internazionali, al fine di rispettare la corretta fiscalità di tale regime ed evitare doppie imposizioni.
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Articolo di Niccolò Gentile, pubblicato sulla rivista Novità Fiscali, Centro competenze tributarie, SUPSI, nr. 5, maggio 2021.