Articoli

CFC rules – Holding

Riforma italiana della fiscalità internazionale – CFC rules – Holding.

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri ha tenuto conto delle osservazioni delle Commissioni Parlamentari nel merito della semplificazione per la CFC rules.

La formulazione originaria della modalità semplificata, apprezzabile per la determinazione nel 15% della soglia minima, quale effettiva semplificazione verso l’attuale sistema della verifica, estremante complesso basandosi sull’imposizione virtuale della controllata estera (virtual tax rate o “VTR”) per stabilire la congruità dell’effettivo livello di tassazione subìto all’estero (effective tax rate o “ETR”), che per la congruità deve essere superiore al 50% dell’imposizione virtuale “VTR”. Sotto tale soglia del 50% sussiste la prima e la più importante delle condizioni a cui è subordinata l’imputazione “per trasparenza” dei redditi del soggetto controllato estero.

Nella prassi operativa conosciamo bene la difficoltà di effettuare l’ETR-test, specie quando vi sono delle controllate estere che adottano sistemi contabili semplificati o, peggio, per cassa e la società estera non dispone del dettaglio analitico dei costi e ricavi.

Il DLgs. di attuazione della riforma fiscale, nel suo intento semplificatorio, prevede la verifica dell’imposizione congrua, dell’assoggettamento del soggetto controllato estero, attraverso una modalità semplificata, che dovrà essere pari o superiore al 15%, quale rapporto tra:

– la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel bilancio d’esercizio del soggetto controllato estero;

– e l’utile ante imposte risultante da tale bilancio.

In pratica, imposte correnti e differite al numeratore; utile ante imposte al denominatore.

. Se il risultato è uguale o superiore al 15% non trova applicazione la normativa CFC.

Tale modalità semplificata di calcolo della imposizione effettiva, così come formulata originariamente (senza le osservazioni delle Commissioni parlamentari), avrebbe però avuto effetti gravemente penalizzanti per alcune categorie d’imprese, in particolare le holding statiche, che, in presenza di una tassazione analoga a quella italiana (participation exemption) non raggiugerebbero mai la soglia del 15% di congruità, rappresentando per loro la verifica attuale (ETR-test) più aderente alla realtà impositiva ai fini dell’applicazione della CFC.

È evidente, l’effetto distorsivo e la penalizzazione che si sarebbe determinata con la formulazione originaria della modalità semplificata, per le holding di partecipazioni il cui utile, ante imposte, derivi quasi esclusivamente da dividendi o plusvalenze esenti, secondo participation exemption del regime tributario del Paese estero, diversamente da quanto accade oggi con l’l’applicazione della verifica dell’imposizione virtuale con le regole italiane e l’ETR-test.

Infatti, in base alla normativa vigente, l’imposizione italiana, nei limiti del 5% del dividendo o della plusvalenza, prevista dagli artt. 87 comma 1 lett. c) e 89 comma 3 del TUIR, si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l’integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione. (si veda anche punto 5 lett. G del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 376652/2021), pertanto soddisferebbe il requisito della soglia del 50%.

A seguito di queste osservazioni delle Commissioni parlamentari, in sede definitiva del decreto legislativo, si è salvaguardato queste categorie d’imprese, disponendo che: “se la tassazione effettiva, calcolata secondo i criteri semplificati ed  è inferiore al 15%, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti siano assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti, qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità che verranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”. In questo modo si consente alle imprese di calcolare la tassazione effettiva, confrontandola ancora con quella virtuale italiana, applicando il vigente metodo analitico, in modo da evitare una ingiustificata penalizzazione per questa categoria d’imprese, attraverso l’applicazione del metodo semplificato.

Se da una parte è vero che la versione definitiva non fa più alcun riferimento alle variazioni temporanee, ciò non vuol dire che il futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia, nei suoi margini di libertà di intervento, non prevederà ancora tali elementi per la determinazione della soglia di congruità.

 

 

 

Articolo del Dott. Michele Gentile del 26 dicembre 2023