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Confermata la deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero in caso di retribuzioni convenzionali

Il regime delle retribuzioni convenzionali non esclude la deducibilità degli oneri previdenziali dal reddito complessivo del contribuente

 

Corte di Cassazione, sentenza n. 17747 del 27 giugno 2024.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17747 del 27 giugno 2024 ha confermato la deducibilità dei contributi previdenziali versati all’estero, dai redditi determinati con le retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51 comma 8-bis TUIR. La sentenza è la conferma di una prassi comunemente accettata, nonostante i contenziosi promossi dalla stessa Agenzia delle Entrate, la quale dovrebbe conformarsi a quanto stabilito dalla Suprema Corte.

I. Cassazione, sez. V, sentenza n. 17747 del 27 giugno 2024
Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17747/2024 del 27 giugno 2024 nasce da una contestazione dell’Agenzia delle Entrate riguardante la deducibilità dei contributi previdenziali espressa in dichiarazione fiscale da un contribuente residente in Italia in relazione ai redditi determinati secondo il regime delle retribuzioni convenzionali applicabile in ragione dell’attività lavorativa svolta, dal contribuente medesimo, all’estero. A seguito dell’appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) dell’Emilia-Romagna confermava la deducibilità dei contributi previdenziali versati in Svizzera, accogliendo così le doglianze promosse dal contribuente. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo la non deducibilità dei contributi in caso di retribuzioni convenzionali.

 

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G&J Consulting - Niccolò GentileArticolo di Niccolò Gentile, pubblicato sulla rivista Novità Fiscali, Centro competenze tributarie, SUPSI, nr. 1, gennaio 2025.

 

Estratto novità Fiscali 1/2025