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La Responsabilità penale della società holding nel processo di internazionalizzazione d’impresa e pianificazione tributaria internazionale

La società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, per il reato commesso nell’ambito dell’attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della società holding, perseguendo anche l’interesse di quest’ultima.

1. Introduzione

Con questa sentenza, per la prima volta nella giurisprudenza della Corte di legittimità italiana, vengono delineate ed affermate le condizioni necessarie per estendere alle società holding, la responsabilità amministrativa dell’Ente, prevista dal Decreto Legislativo (di seguito D. Lgs.) n. 231/2001. La sentenza, mostra le due facce della moneta. Evita che detta responsabilità possa essere affermata per generiche presunzioni, ma la riconosce in casi specifici. Pertanto afferma l’applicazione della responsabilità “penale” alla società holding, risolvendo a livello interpretativo, il vuoto legislativo previsto nel D. Lgs. n. 231/2001. Questa sentenza è rilevante per la presenza della società holding nelle costruzioni di ingegneria societaria internazionale,
ove quasi sempre, insieme al processo d’internazionalizzazione delle imprese, si persegue anche l’obiettivo della pianificazione fiscale.
La responsabilità amministrativa degli enti, “cerbero” del diritto commerciale penale, è l’eccezione che conferma la regola. In gergo viene definita come responsabilità “penale” degli enti e società, ma è essenzialmente una corresponsabilità amministrativa dell’ente, a cui vengono applicate delle sanzioni amministrative, piuttosto importanti.
Ovviamente deriva dalla commissione di un reato specificamente previsto dal D. Lgs. n. 231/2001. Infatti nei principi generali la responsabilità penale è personale, cioè del soggetto che agisce con “animus crimini”, ristretta alla persona fisica, in grado di intendere e volere, che compie l’azione criminosa. Se tale azione è prevista come reato ex D. Lgs. n. 231/2001, il rapporto funzionale di tale soggetto con l’ente, determina la responsabilità “penale” di quest’ultimo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

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Articolo del Dott. Michele Gentile sulla sentenza della Cassazione penale, Sez. V, 20 giugno 2011, n. 24583, pubblicato sulla rivista Novità Fiscali, Centro competenze tributarie, SUPSI, nr. 2, febbraio 2012.

Estratto Novità Fiscali 02/2012