Si conclude, dopo otto anni, la “Roadmap on the way forward in fiscal and financial issues between Italy and Switzerland”.
L’accordo politico formalizzato il 20 aprile 2023, tra i Ministri delle Finanze dell’Italia e della Svizzera, pone la basi per la “normalizzazione” definitiva dei rapporti tra i due Stati, con l’accordo sui frontalieri.
Il 23 dicembre 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un nuovo Accordo sui Frontalieri destinato a sostituire quello del 1974, che prevede la tassazione nello Stato in cui l’attività lavorativa viene svolta nel limite dell’80% di quella “ordinaria”, riservando allo Stato di residenza il potere di tassare lo stesso reddito secondo le proprie disposizioni interne. È previsto un regime transitorio, in virtù del quale i redditi dei frontalieri italiani sono imponibili solo in Svizzera ma al ricorrere di determinate condizioni.
Il Ddl di ratifica del suddetto Accordo (AC 859) è stato approvato dal Senato il 1° febbraio 2023 e si prevede che sarà in in discussione presso l’Assemblea della Camera il 26 aprile 2023 con la possibile applicazione dal 2024.
L’eliminazione della Svizzera dalla black list del 1999 ha un notevole significato , oltre che ai fini della valutazione della residenza, per gli adempimenti dei tantissimi contribuenti italiani che detengono conti nelle banche elvetiche, poiché viene meno il raddoppio delle sanzioni per le attività non indicate nel quadro RW e il raddoppio dei termini per il relativo accertamento, nonché, non di poca importanza, la presunzione per cui le somme non dichiarate sono frutto di redditi sottratti a tassazione.
In realtà ai fini della sussistenza di queste penalizzazioni, si dovrebbe far riferimento al livello effettivo di tassazione svizzero, calcolato secondo i criteri dell’art. 47 bis comma 1 del TUIR che sostituisce il parametro, ancora formalmente presente nei testi di legge, della presenza dello Stato estero nella black list del DM 21 novembre 2001.
Comunque l’Agenzia delle Entrate ritiene che il raddoppio delle sanzioni da RW opera solo se lo Stato in cui si trovano i beni è menzionato sic et sempliciter nella black list di cui al DM 4 maggio 1999, senza ulteriori specificazioni. Ci si auspica degli interventi di coordinamento normativo all’art.5 del DL 167/90 e all’art. 12 del DL 78/2009 per togliere i riferimenti alla lista del 2001in modo d’eleminare ogni questione residua, anche se di forma.
Articolo del Dott. Michele Gentile del 23 aprile 2023